Stage Normativa e infortuni
Normativa di riferimento
Normativa
- Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 (pdf): attuazione dell'art.1 della legge 03.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (pdf)
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Gravidanza, puerperio, allattamento
Il Testo unico a tutela della maternità e paternità (D.Lgs.151/2001) prevede il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità) nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto (puerperio).
La studentessa in gravidanza è tenuta ad informare immediatamente del suo stato il Direttore delle Attività Formative, consegnando copia del certificato rilasciato dal ginecologo; il DAF, valutati gli obiettivi del progetto di tirocinio, comunica la impossibilità di svolgere il tirocinio alla studentessa e all'ufficio Tirocini.
E' inoltre vietato adibire al lavoro le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (sette mesi finiti dopo il parto) in attività che implicano l'esposizione ad agenti chimici o biologici ed a condizioni di lavoro insalubri, quali l'esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs.151/2001).
Al rientro da tale astensione obbligatoria, per la frequentazione di laboratori e tirocini, la visita di idoneità non è prevista dalla legge quindi non necessaria (da farsi però nel caso di soggetto esposto a radiazioni); il rientro va comunque comunicato immediatamente al DAF e all'ufficio Tirocini. Per richiedere l'eventuale visita, si deve però aspettare che siano scaduti tutti i certificati (del ginecologo o medico di famiglia) che prevedano riposo post-parto.
- SPP-AteneoSicuro: allegato III, tutela delle lavoratrici gestanti (pdf)
puerperio