Per tutte le informazioni e comunicazioni relative allo stato di gravidanza o alla malattia deve essere utilizzata la casella congedi.scuolesanitarie(AT)sc-saluteumana.unifi.it
Lo stato di gravidanza deve essere comunicato non appena accertato al Direttore della Scuola di Specializzazione, in modo che possa procedere alle necessarie valutazioni alla valutazione del rischio.
Per tutte le informazioni e comunicazioni relative allo stato di gravidanza deve essere utilizzata la casella: congedi.scuolesanitarie(AT)sc-saluteumana.unifi.it
La specializzanda comunica il proprio stato di gravidanza non appena accertato a
inviando il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (modulo on line)
E’ possibile ricorrere all’interdizione anticipata nel caso si riscontrino complicanze della gestazione o condizioni ambientali ritenute a rischio per la salute della donna e del bambino e non sia possibile adibire la specializzanda ad altre attività formative.
In tutti questi casi, si rende necessario attivare un percorso presso gli organi legislativamente individuati (Direzione territoriale del lavoro o ASL – ai sensi dell'art. 15 D.L. 5/2012 convertivo in L. 35/2012) in modo che, al termine dei relativi accertamenti, se ritenuto opportuno, venga disposta un'interdizione anticipata rispetto al normale periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto, salvo applicazione della flessibilità, e tre/sette mesi dopo).
Sulla base della comunicazione, l’Ufficio Scuole di Specializzazione – salvo non ci sia certificazione di gravidanza a rischio o congedo obbligatorio - colloca l'interessata in congedo di maternità a partire da due mesi prima della data presunta del parto (2+3), salvo che la specializzanda non abbia dichiarato di voler usufruire, in alternativa della flessibilità (1 mese prima del parto + 4 dopo il parto). Per quest’ultima opzione occorre la visita del medico del lavoro, prenotata da questo ufficio, previa presentazione di un certificato rilasciato dal ginecologo del SSN.
Durante il periodo di sospensione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Durante la sospensione della formazione non dovranno essere effettuati pagamenti di tasse o contributi che dovessero risultare in scadenza in tale periodo. Alla ripresa della formazione, dovrà essere effettuato il pagamento di quanto dovuto. Le tasse devono essere in regola fino al momento precedente la sospensione.
L'esame di passaggio all'annualità successiva e l'esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato il recupero del periodo di formazione sospeso.
Avvenuto il parto, l'interessata deve presentare all’Ufficio Scuole di Specializzazione, entro 30 giorni, un'autocertificazione attestante la nascita del figlio.
Se il parto avviene dopo la data presunta, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
Nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), la madre usufruirà comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto.
Le specializzande, sono tenute a comunicare entro una settimana dalla scadenza dell’astensione obbligatoria, la loro intenzione di rientrare o proseguire l’astensione a noi e al direttore della scuola.
Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Il periodo di congedo parentale è pari a complessivi 10 mesi ed è articolato nel seguente modo:
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori.
La madre può usufruire del congedo parentale solo al termine del periodo di Congedo di Maternità Obbligatorio, mentre il padre può usufruirne da dopo la nascita del figlio.
La richiesta del congedo parentale deve essere inviata (compilando l'apposito modulo) al Direttore della Scuola all'Ufficio con un preavviso di almeno 5 giorni.
L’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilisce che “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.
L’assenza per malattia deve essere giustificata mediante certificato telematico, rilasciato dal proprio medico di base o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Lo specializzando è tenuto a dare immediata notizia dell’assenza al Direttore della Scuola, alla Segreteria Scuole di Specializzazione scrivendo a: congedi.scuolesanitarie(AT)sc-saluteumana.unifi.it
Ultimo aggiornamento
12.04.2023