Periodi fuori rete formativa
Al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, per come di seguito delineato:
- con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.
- i periodi formativi relativamente all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.
Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.
NORME GENERALI
Per accedere a un periodo fuori rete, in Italia o all'estero, i medici in formazione specialistica devono essere obbligatoriamente in regola con:
Durante il periodo fuori rete al medico in formazione specialistica continueranno ad essere corrisposti i ratei mensili, lo stesso però dovrà rispettare tutte le scadenze in tema di tasse ed esami.
FUORI RETE FORMATIVA PRESSO STRUTTURE ITALIANE
Il medico in formazione specialistica invia a fuorirete.scuolesanitarie@sc-saluteumana.unifi.it – almeno tre mesi prima della data prevista per l’inizio del periodo fuori rete,
L’ufficio Scuole di Specializzazione invia all’Azienda ospitante la proposta di convenzione, redatta in conformità allo schema tipo approvato dagli Organi di Ateneo. Ove l’Azienda ponga condizioni diverse, è possibile che non si giunga alla firma
Concordato il testo nei dettagli si procede alla firma digitale, da parte dei Rappresentanti Legali dei due Enti
Il documento firmato viene protocollato e repertoriato, una copia dello stesso viene inviato alla Direzione della struttura ospitante, all'AOU Careggi o Meyer o ASL Toscana Centro per gli adempimenti relativi alla sospensione della copertura assicurativa e altri atti relativi
Copia dell'atto viene inviato al Direttore della Scuola e consegnato allo specializzando che firma una presa d'atto.
FUORI RETE FORMATIVA PRESSO STRUTTURE ESTERE
Il medico in formazione specialistica invia a fuorirete.scuolesanitarie@sc-saluteumana.unifi.it – almeno tre mesi prima della data prevista per l’inizio del periodo fuori rete
Il medico in formazione specialistica che richiede un periodo fuori rete presso strutture estere, laddove la struttura ospitante non se faccia carico (a tal fine occorre produrre specifica dichiarazione a firma della struttura) procede all'attivazione di tutte le coperture assicurative necessarie, compresa l’assicurazione integrativa infortuni, sottoscrivendo nel modulo di autorizzazione tale specifica e producendo copia della polizza.
In ipotesi di assunzione tramite L.30/12/2018 n.145 ss.mm.ii, il limite massimo di 18 mesi consentiti dalla normativa sono comprensivi dei periodi di fuori rete formativa.
Ultimo aggiornamento
07.06.2023