RICONOSCIMENTO/SOSTITUZIONE CREDITI FORMATIVI
Si riportano qui di seguito gli artt. 4 (comma 1) e 5 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, emanato con Decreto Rettorale, 22 febbraio 2011, n. 167 - prot. n. 12875 e pubblicato sul sito di Ateneo.
Articolo 4 - Struttura dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale, in misura compresa tra sei e dodici ore per ogni credito formativo, e di altri tipi di attività formative. A dette attività deve aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obbiettivi, salvo sostituirlo con altra attività formativa di tipo pratico concordata con lo studente, in particolare qualora questi dimostri di svolgere attività lavorativa nello specifico settore....
Articolo 5 - Riconoscimento dei crediti acquisiti
1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento post laurea, in corsi di aggiornamento professionale o in master anche in qualità di studenti iscritti a moduli singoli, organizzati dall'Università di Firenze, da altre Università italiane e straniere o altri enti pubblici di ricerca e per le quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore a dodici crediti, dipende dalla affinità e comparabilità di tali attività e delle relative forme di accertamento delle competenze acquisite, con i livelli di competenze e professionalità perseguite con il corso per master.
2. Lo studente che, trascorso il termine ultimo per la prova finale, non avrà conseguito il titolo, decade dalla possibilità di conseguirlo. Allo studente medesimo è garantita la certificazione dei crediti acquisiti. Entro i tre anni accademici successivi, tali crediti potranno essere riconosciuti, parzialmente o integralmente, presso lo stesso corso, qualora questo venga nuovamente attivato. Resta fermo che lo studente decaduto si dovrà iscrivere al corso secondo le procedure previste dal relativo bando di ammissione.
3. Il riconoscimento dei crediti ai fini della prosecuzione degli studi nell'ambito del master, di cui ai precedenti commi 1 e 2, compete al Comitato ordinatore che, ove i fondi a disposizione del master lo consentano, potrà eventualmente deliberare una proporzionale riduzione della quota di iscrizione a carico dello studente.
4. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente nell'ambito del master ai fini della carriera in un corso di studio dell'Ateneo ovvero di altra Università, compete esclusivamente alla struttura didattica preposta alla gestione del corso da svolgere.
Per coloro che fossero in possesso dei requisiti: modello domanda (pdf).
Ultimo aggiornamento
02.11.2022