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Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Decreto legislativo 09/04/2008 n.81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) equipara al lavoratore, ai sensi dell’art. 2, comma 1.a):

  • “[…] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1996, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;

  • “l’allievo di istituti di istruzione e universitari ed il partecipante ai corsi di formazione regionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione[…]”.

Tali precisazioni assoggettano gli studenti dei Corsi di Studio, dei Master e delle Scuole di Specializzazione ai fini e agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto, in particolare per quanto concerne gli “obblighi di formazione, informazione e addestramento” (di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) e la “sorveglianza sanitaria” (di cui all’art. 41). Vincolano altresì il datore di lavoro a “prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico” ed a “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria […]” (art. 2 comma b).

Il protocollo predisposto dall'Ateneo assicura la copertura per i rischi presenti nei percorsi di formazione dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione. Circa la periodicità della visita, è stato concordato che, in relazione al regime di impegno dei tirocinanti, è sufficiente prevedere una visita preventiva all’inizio di ogni percorso formativo; eventuali visite a richiesta motivate (ex art. 41 comma 2 lett. c) e visite dopo lunga assenza (ex art. 41 comma 2 lett. e ter) saranno valutate singolarmente.
In caso di infortuni sul lavoro gli eventuali accertamenti di follow up saranno a carico della sede presso cui l’infortunio ha avuto luogo.

La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un passaggio necessario ai fini dell’acquisizione delle competenze necessarie per la realizzazione di una cultura organizzativa “sicura” e per la prevenzione dei rischi da lavoro e la tutela dei lavoratori.

 

Ultimo aggiornamento

02.11.2022

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